La normativa

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Adempimenti semplificati per gli anni 2006 e 2007

Elenchi clienti e fornitori: il provvedimento è in Gazzetta

Per i contribuenti mensili, il primo invio è fissato al prossimo 15 ottobre. Un mese in più per gli altri

E stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno (Supplemento ordinario n. 139) il provvedimento del 25 maggio 2007 dell'Agenzia delle entrate che individua i dati informativi degli elenchi clienti e fornitori e ne definisce le modalità tecniche e i termini di trasmissione. L'adempimento è stato semplificato per i primi due anni di applicazione: nell'elenco clienti vanno i soli titolari di partita Iva, sia per i clienti che i fornitori non occorre indicare il codice fiscale (è sufficiente la sola partita Iva), non occorre riportare i dati relativi a determinate.

Il nuovo obbligo riguarda tutti i titolari di partita Iva. Il termine per l'invio - esclusivamente in via telematica - è fissato al 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; per il solo 2006, anno di prima applicazione della norma, è posticipato al 15 ottobre 2007 per i contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili, mentre coloro che hanno conseguito un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale avranno tempo fino al 15 novembre.

A regime, andranno trasmessi i seguenti dati:

codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce l'elenco
anno di riferimento
codice fiscale ed eventuale partita Iva del cliente
codice fiscale e partita Iva del soggetto da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai
fini Iva
per  ciascun  soggetto   cliente  o  fornitore,   l'importo  complessivo   delle   operazioni
effettuate nell'anno, distinto tra imponibili, non imponibili ed esenti, al  netto delle
relative note di variazione, e l'importo dell'imposta afferente
l'importo complessivo delle  eventuali  note  di variazione  e dell'eventuale  imposta
afferente, relative ad annualità precedenti.

Non devono invece essere indicate:

operazioni (cessioni e acquisti di beni e servizi) intracomunitarie
importazioni
esportazioni (tranne quelle "indirette", ossia le operazioni effettuate nei confronti degli
esportatori abituali).

Ai fini dell'individuazione delle informazioni da trasmettere, si prescinde dal momento in cui è stata contabilizzata l'operazione: il riferimento è all'anno risultante dalla fattura o dalla nota di variazione, non a quello di registrazione del documento.

Infine, per i primi due anni di applicazione (2006 e 2007), sono state previste alcune semplificazioni per limitare l'impatto del nuovo adempimento:

l'elenco clienti comprende i soli titolari di partita Iva
sia per i clienti che per i fornitori è possibile indicare la sola partita Iva e non anche il
codice fiscale
non vanno comunicati i dati relativi a fatture (emesse o ricevute) di importo inferiore a
154,94 euro registrate cumulativamente, a fatture (emesse o ricevute) per le quali non
è prevista  la registrazione ai fini Iva, a fatture emesse  annotate nel  registro  dei
corrispettivi.