|
La normativa |
|
Adempimenti semplificati per gli anni 2006 e 2007
Elenchi clienti e fornitori: il provvedimento è in Gazzetta
Per i contribuenti mensili, il primo invio è fissato al prossimo 15 ottobre. Un mese in più per gli altri
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 giugno (Supplemento ordinario n. 139) il provvedimento del 25 maggio 2007 dell'Agenzia delle entrate che individua i dati informativi degli elenchi clienti e fornitori e ne definisce le modalità tecniche e i termini di trasmissione. L'adempimento è stato semplificato per i primi due anni di applicazione: nell'elenco clienti vanno i soli titolari di partita Iva, sia per i clienti che i fornitori non occorre indicare il codice fiscale (è sufficiente la sola partita Iva), non occorre riportare i dati relativi a determinate.
Il nuovo obbligo riguarda tutti i titolari di partita Iva. Il termine per l'invio - esclusivamente in via telematica - è fissato al 29 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; per il solo 2006, anno di prima applicazione della norma, è posticipato al 15 ottobre 2007 per i contribuenti tenuti alle liquidazioni mensili, mentre coloro che hanno conseguito un volume d'affari che consente di optare per la liquidazione trimestrale avranno tempo fino al 15 novembre.
A regime, andranno trasmessi i seguenti dati:
| • | codice fiscale e partita Iva del soggetto cui si riferisce l'elenco |
| • | anno di riferimento |
| • | codice fiscale ed eventuale partita Iva del cliente |
| • | codice fiscale e partita Iva del soggetto da cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini Iva |
| • | per ciascun soggetto cliente o fornitore, l'importo complessivo delle operazioni effettuate nell'anno, distinto tra imponibili, non imponibili ed esenti, al netto delle relative note di variazione, e l'importo dell'imposta afferente |
| • | l'importo complessivo delle eventuali note di variazione e dell'eventuale imposta afferente, relative ad annualità precedenti. |
Non devono invece essere indicate:
| • | operazioni (cessioni e acquisti di beni e servizi) intracomunitarie |
| • | importazioni |
| • | esportazioni (tranne quelle "indirette", ossia le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali). |
Ai fini dell'individuazione delle informazioni da trasmettere, si prescinde dal momento in cui è stata contabilizzata l'operazione: il riferimento è all'anno risultante dalla fattura o dalla nota di variazione, non a quello di registrazione del documento.
Infine, per i primi due anni di applicazione (2006 e 2007), sono state previste alcune semplificazioni per limitare l'impatto del nuovo adempimento:
| • | l'elenco clienti comprende i soli titolari di partita Iva |
| • | sia per i clienti che per i fornitori è possibile indicare la sola partita Iva e non anche il codice fiscale |
| • | non vanno comunicati i dati relativi a fatture (emesse o ricevute) di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente, a fatture (emesse o ricevute) per le quali non è prevista la registrazione ai fini Iva, a fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi. |